Pubblicate le Disposizioni in tema di “Adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Il 30 luglio sono state pubblicate sul sito della Banca d’Italia le Disposizioni in tema di “Adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

ESMA – Guidelines on certain aspects of the MiFID II Compliance function (Consultation paper)

L’Esma ha pubblicato il documento “Guidelines on certain aspects of the MiFID II Compliance function” avviando una procedura di consultazione che terminerà il 15 ottobre 2019 sulle linee guida per la funzione Compliance in ambito MiFID II; l’obiettivo è quello di procedere all’emanazione del documento finale nella prima parte del prossimo anno.

Il documento in consultazione conferma la posizione cruciale della funzione Compliance nelle imprese finanziarie e intende aggiornare le precedenti linee guida emanate dall’Esma nel 2012, aggiornandole ai nuovi e più stringenti requisiti imposti dalla regolamentazione MiFID II, tenuto conto anche dei riscontri avuti dalle Autorità di vigilanza in merito ai requisiti della funzione di Compliance.

ESMA – Pubblicati gli aggiornamenti delle Q&A relativi alla Direttiva n. 2014/91/EU riguardante gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS V) e alla Direttiva n. 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento

Pubblicati sul sito internet dell’ESMA gli aggiornamenti delle Q&A aventi rispettivamente ad oggetto la Direttiva n. 2014/91/EU riguardante l’investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS V) e la Direttiva n. 2011/61/UE inerente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).
I Documenti, hanno come fine quello di sostenere pratiche e approcci di vigilanza comuni in relazione sia alla direttiva UICTS V che alla direttiva AIFMD e alle relative misure di implementazione.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_ucits_directive.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf

MEF – In pubblica consultazione il documento inerente le disposizioni integrative e correttive da apportare al D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)

E’ stato posto in pubblica consultazione, in data 27 maggio 2019, sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro il documento inerente le disposizioni integrative e correttive da apportare al D.lgs. 3 agosto 2017, n. 124, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Negli uffici competenti del Dipartimento del Tesoro è stata avviata la consultazione pubblica al fine di recepire le disposizioni integrative e correttive da implementare al D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, attuativo della direttiva 2014/65/UE.

Il D.lgs. 129/2017 racchiude soprattutto modifiche al Testo Unico della Finanza (TUF) – D.lgs. 24.2.1998, n. 58 – applicabili dal 3 gennaio 2018, come previsto dalla direttiva e dal regolamento MiFID II/MiFIR.

Le Autorità di vigilanza hanno evidenziato al MEF alcune criticità che possono essere adeguatamente risolte con un decreto integrativo e correttivo; il MEF unitamente alle medesime Autorità ha predisposto un’unica tabella contenete: le proposte di modifica del TUF, una norma di coordinamento nel CAP, alcune disposizioni transitorie e le relative motivazioni.

Il link alla pagina web ove è possibile consultare il documento in parola è:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/attivo_patrimonio/consultazioni_pubbliche/Proposte_correttivo_MiFIDII.pdf

In pubblica consultazione il Parere sui criteri per stabilire quando un’attività debba considerarsi accessoria rispetto all’attività principale ai sensi della MiFID II

E’ stato posto in pubblica consultazione, in data 27 maggio 2019, sul sito internet dell’ESMA l’aggiornamento del Parere sui criteri per stabilire quando un’attività debba considerarsi accessoria rispetto all’attività principale ai sensi della MiFID II.

Con il suo Parere l’Autorità indica la stima della dimensione del mercato dei derivati su merci e delle quote di emissioni per l’anno 2018, tale stima è stata predisposta dall’ESMA sulla base dei dati raccolti dalle sedi di negoziazione e dei dati evidenziati ai repertori di dati commerciali ai sensi dell’EMIR.

Il link alla pagina web ove è possibile consultare il Parere in parola è:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-478_opinion_on_market_size_calculation.pdf

Provvedimento IVASS 14 maggio 2019 n. 86 recante modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018

è stato pubblicato in data 24 Maggio 2019, in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento IVASS 14 maggio 2019 n. 86 recante modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, riguardanti rispettivamente:

In particolare, con il Provvedimento segnalato, a seguito della Sent. n. 2043 del 28 marzo 2019 del Consiglio di Stato, IVASS ha introdotto l’istituto del c.d. contraddittorio rafforzato nel Regolamento n. 1/2013 con le stesse modalità predisposte nel Regolamento n. 39/2018.

Inoltre con tale Provvedimento, l’Autorità modifica il Regolamento n. 39/2018 ed estende l’istituto del contraddittorio rafforzato anche alle fattispecie in origine escluse, ampliando così le peculiarità difensive dei destinatari delle contestazioni.

Il link alla pagina web ove è possibile consultare il Provvedimento in parola è:

Deliberazione del 14 febbraio 2019 – Attività ispettiva di iniziativa curata dall´Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019

Deliberazione del 14 febbraio 2019 – Attività ispettiva di iniziativa… – Garante Privacy

Registro dei provvedimenti
n. 42 del 14 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTI gli articoli 157 e 158 del Codice e l’art. 58 del Regolamento concernente, in particolare, i poteri di indagine;

VISTI gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), 6, 7 e 8 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante (doc. web. n. 1098801);

VISTI i regolamenti del Garante n. 1/2007 – concernente le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante (in www.gpdp.it, doc. web n. 1477480) e n. 2/2007  del 14 dicembre 2007 – concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante (doc. web n. 1477624);

VISTO il protocollo di intesa con la Guardia di finanza del 10 marzo 2016;

VISTA la deliberazione del Garante n. 437 del 26 luglio 2018;

RITENUTA l’opportunità, anche al fine di stabilire le priorità in relazione alle risorse disponibili, di individuare nuovamente princìpi e criteri che devono informare, con cadenza periodica, l’attività ispettiva di iniziativa, intendendo per tale l’accertamento in loco curato dal personale dell’Ufficio o delegato alla Guardia di finanza nei luoghi dove si effettuano i trattamenti di dati, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di reclami o segnalazioni;

RITENUTA l’opportunità di dare pubblicità alle scelte operate;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la relazione del dirigente del Dipartimento attività ispettive del 4 febbraio 2019 n. 8616/Dais;

TENUTO CONTO dei procedimenti ispettivi e sanzionatori in corso al momento dell’adozione della presente deliberazione nonché di quelli avviati sulla base della precedente programmazione e non ancora conclusi;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA:

1. limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019, l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata:

a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell’ambito di:

trattamenti effettuati dall’ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di Microdati) e altri sistemi informativi statistici come da parere sul programma statistico nazionale del 20 ottobre 2015;

trattamenti di dati personali effettuati per il rilascio dell’identità federata (SPID);

trattamenti di dati personali effettuati da Istituti bancari, con particolare riferimento ai flussi di cui all’anagrafe dei conti;

trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di marketing;

trattamenti di dati personali effettuati da Enti pubblici, con riferimento a banche dati di notevoli dimensioni;

trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all’attività di profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione.

b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell’obbligo dell’informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;

2. l’attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai punti a), e b) di cui al punto 1), n. 100 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza.

Resta fermo che l’Ufficio potrà svolgere ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d’ufficio ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti oppure nel quadro di eventuali operazioni congiunte di cui all’art. 62 del Regolamento.

L’Ufficio informerà il Collegio sull’individuazione dei soggetti di cui ai punti a), e b)  e riferirà, alla fine del semestre sull’andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, lettera e) del Regolamento n. 1/2000 (come modificato dalla deliberazione n. 374 del 25 giugno 2015).

Nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Sono state pubblicate sul sito internet di Banca d’Italia le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale provvedimento realizza l’allineamento alla normativa europea sotto vari aspetti:
a) dà attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;
b) fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;
c) recepisce gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario.
Le Disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica ed entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

I destinatari sono tenuti ad adeguarsi alle Disposizioni entro il 1° giugno 2019.

Si applicheranno invece solo a partire dal 1° gennaio 2020:
• l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle Disposizioni);
• l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle Disposizioni);
• l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle Disposizioni): i destinatari sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

Il link alla pagina web ove è possibile consultare le nuove Disposizioni in parola è:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102